Quando si ha intenzione di comprare casa bisogna mettere in conto non soltanto le spese relative al mutuo, ma anche quelle di intermediazione immobiliare che nella gran parte dei casi ci sono (e ci sono proprio perché sono di più i casi in cui un immobile viene venduto tramite agenzia, di quelli che riescono a sbrigarsela autonomamente). Le spese di intermediazione immobiliare sostenute per l’acquisto di un immobile da adibire ad abitazione principale, però, possono essere portate in detrazione.
La normativa parla chiaro: tali spese sono detraibili al 19% e per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità. La stessa normativa stabilisce che la detrazione vale nel caso in cui l’intermediazione abbia avuto come oggetto la compravendita di un’abitazione principale, ovvero di quella casa in cui si dimora abitualmente e che è prese nei registri anagrafici.
La detrazione spetta sia nel caso in cui vi sia una proprietà, ma anche in caso di acquisto di diritti reali, come l’usufrutto, a patto però che l’immobile venga comunque adibito ad abitazione principale. Non a caso la detrazione, anche in questi casi, ricade solo ed esclusivamente sull’acquirente dell’immobile, o sugli acquirenti qualora ci fosse una comproprietà.
Un altro particolare che si tende a sottovalutare, ma che invece è di fondamentale importanza, riguarda il riferimento all’intermediazione nell’atto di cessione dell’immobile. In parole povere, per potersi avvalere della detrazione delle spese di intermediazione immobiliare, è fondamentale che tale spesa sia espressamente indicata nell’atto di compravendita dell’immobile (quello che si stipula davanti al notaio, per capirci). L’articolo 35, comma 22, del DL 223/2006 stabilisce chiaramente che l’atto di cessione debba riportare tale spesa, con tanto di indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo.