Supplenti e precari scuola, contratto in scadenza: al via le domande per la Naspi

Il 30 giugno scadono i contratti a tempo determinato per i lavoratori del comparto scuola. Questa scadenza è a dir poco importante, soprattutto per quei supplenti e quei precari che da domenica primo luglio si vedranno costretti a presentare domanda di disoccupazione all’Inps. Difatti, dopo aver svolto la loro prestazione, questi lavoratori finiranno in disoccupazione e avranno quindi la possibilità di usufruire della Naspi, la nuova assicurazione sociale per l’impiego che con il governo Renzi ha sostituito il vecchio assegno di disoccupazione.

La domanda per la Naspi può essere presentata da coloro i quali hanno il contratto in scadenza il 30 giugno. Per questi lavoratori, così come per tutti gli altri, la Naspi decorre dall’ottavo giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, ovverosia dall’8 luglio.

Come

La domanda di disoccupazione va presentata a partire dal 1 luglio, e il fatto che sia domenica non costituisce un ostacolo: la procedura può infatti essere espletata tramite il canale telematico dell’Inps, a patto chiaramente che si sia in possesso delle credenziali di accesso.

L’inoltro della domanda per la Naspi comunque non è categorico per il 1 luglio, in quanto c’è tempo fino al 6 settembre per presentare la domanda, dopo di che, al termine di questa giornata, scadono i termini previsti dalla legge per fare richiesta della Naspi (la legge prevede che questo tipo di domanda venga fatta entro 68 giorni dalla perdita del lavoro).

Chi

Per usufruire dell’assegno di disoccupazione occorre aver lavorato almeno 13 settimane nel quadriennio precedente il 2018, quindi dal 2014 al 2017. Inoltre occorre aver lavorato per almeno 30 giorni nell’anno precedente il giorno della richiesta, quindi dal 1 luglio 2017 al 30 giugno 2018.

Quanto

Sì, ma quanto viene corrisposto ogni mese? La Naspi dà diritto al 75% della retribuzione media utile ai fini previdenziali, calcolata sempre tenendo conto di quanto si è percepito nel quadriennio precedente. L’importo non può comunque superare i 1.300 euro al mese, e a partire dal quarto mese di fruizione, l’indennità comincia a diminuire del 3% ogni mese.

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