La Costituzione italiana stabilisce che le ferie sono un diritto del lavoratore al quale questo non può in alcun modo rinunciare. Ciò implica che almeno una parte delle ferie maturate vada goduta, per cui non è neanche possibile rinunciarvi dietro pagamento. Ci sono però dei casi in cui il lavoratore può rinunciare alle ferie a fronte di un compenso in denaro, ma prima di capire a quali ferie si può rinunciare e quali invece sono irrinunciabili, facciamo un attimo il punto.
Ogni lavoratore ha diritto per legge a quattro settimane di ferie per ogni anno di lavoro. Di queste quattro settimane, due devono obbligatoriamente essere godute in maniera continuativa nel corso dell’anno in cui sono maturate, mentre le altre due settimane possono essere godute anche nei 18 mesi successivi alla loro maturazione. Le ferie maturate che non vengono godute entro questi limiti, di fatto vanno perse e non vengono neppure retribuite.
Ma attenzione, perché alcuni contratti collettivi prevedono più di 4 settimane di ferie obbligatorie. In tal caso la monetizzazione delle ferie non godute è possibile entro l’anno e mezzo dalla loro maturazione, ma possono essere monetizzate solo ed esclusivamente le ferie che sono maturate oltre il limite legale delle quattro settimane: in pratica le quattro settimane di ferie vanno godute sempre e comunque, mentre possono essere pagate “quelle in più”.
C’è un secondo caso in cui le ferie possono essere monetizzate anziché essere godute, vale a dire nei contratti di lavoro a tempo determinato di durata inferiore ad un anno. In tal caso infatti si può decidere di rinunciare alle ferie maturate e di ricevere in cambio un compenso, meglio noto come indennità sostitutiva. Tale indennità per ferie non godute viene corrisposta al lavoratore al termine del contratto.