Lavoratori disabili, dal 2018 nuovi obblighi di assunzione

Con l’inizio del nuovo anno è entrata in vigore una legge che obbliga le aziende con più di 15 dipendenti ad assumere almeno un lavoratore disabile, e a farlo anche nel caso in cui non vi sia effettivamente bisogno di nuova forza lavoro. L’obbligo, a cui bisognerà adeguarsi entro il 1 marzo, si applica a tutte le aziende, quindi anche a sindacati, organizzazioni senza scopo di lucro, associazioni e partiti politici, e farà sì che chi i trasgressori vengano puniti con sanzioni anche piuttosto corpulente.

L’obbligo di assumere lavoratori disabili è già sancito da una legge che risale al 12 marzo 1999 (la numero 68), ma la differenza è che ora, al contrario di prima, il limite del numero di dipendenti che fa scattare l’obbligo è stato sensibilmente diminuito: se con la legge di fine anni Novanta si stabiliva infatti che l’obbligo di assunzione di lavoratori con disabilità riguardasse le aziende con almeno 35 dipendenti, la nuova legge fa scendere questo valore a 15, coinvolgendo di conseguenza l’enorme tessuto delle piccole e medie imprese finora escluse da questo “onere”.

Come già detto in precedenza, l’azienda deve adeguarsi alla nuova normativa entro e non oltre il 1 marzo 2018, a meno che, è ovvio, non abbia già assolto a questo adempimento nei mesi o negli anni passati. E questa è un’altra differenza tra la nuova e la vecchia normativa, in quanto la legge del ’99 obbligava le aziende a regolarizzare la propria posizione entro 12 mesi, mentre stavolta i tempi per adeguarsi si riducono a soli 60 giorni.

Mettendo insieme i “cocci”, quindi, gli obblighi vigenti funzionano secondo il seguente meccanismo: da 15 a 35 lavoratori impieganti vige l’obbligo di assumere un lavoratore con disabilità; dai 36 ai 50 lavoratori vige l’obbligo di assumere due lavoratori disabili, mentre aziende oltre i 50 dipendenti sono tenute a riservare il 7% della loro forza lavoro a lavoratori affetti da disabilità.

Gli inadempienti rischiano una sanzione di 635 euro per il solo mancato invio del prospetto informativo, e 31 euro per ogni giorno di ritardo nell’applicazione della norma. Inoltre scatta una sanzione di 153 euro al giorno per ogni lavoratore disabile non assunto, a decorrere però da inizio marzo (data di effettiva entrata in vigore della legge).

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