Mutuo, detrazione interessi: come cambia il 730 nel 2017

I termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi stanno per scadere, per cui ricomincia la trafila della raccolta di documenti utili per la conta delle detrazioni. E quest’anno, complici i recenti cambiamenti normativi, ci saranno anche alcune novità sul modello 730 di cui occorrerà tener conto.

In primo luogo, anche nel 2017 è possibile detrarre dall’Irpef il 19% degli interessi passivi e gli oneri accessori del mutuo. La soglia massima di tale detrazione è fissata in 4mila euro e, nel caso in cui il mutuo fosse cointestato, la detrazione spetterebbe in quote uguali a ciascun intestatario (purché ogni titolare del finanziamento sia al tempo stesso proprietario di almeno una quota dell’immobile). Ovviamente, nel caso dei mutui cointestati, il tetto dei 4mila euro vale per tutta la coppia e non per ogni intestatario.

E in caso di divorzio? In teoria non cambia granché, poiché se i coniugi risultano intestatari della casa e del mutuo possono continuare a detrarre la propria quota di interessi come facevano quando erano sposati. Se però uno dei due non volesse più pagare la casa cointestata, il consiglio è di vendere la propria quota all’ex coniuge per poi sostituire il mutuo oppure far rientrare il saldo della rata del mutuo nella conta degli alimenti dovuti (sempre se ci sono, chiaramente).

Per quanto riguarda coniugi o coppie unite con rito civile in cui uno dei due membri risulti a carico dell’altro, e in cui tutti e due i coniugi risultino intestatari della casa e del mutuo, colui che ha a suo carico il compagno ha diritto a detrarre il 100% degli interessi passivi. Si possono portare in detrazione gli interessi passivi anche di un mutuo per la ristrutturazione o per la costruzione di un immobile, o di un mutuo per l’acquisto di una abitazione non principale, a patto però che a farlo siano soggetti appartenenti alle Forze Armate o alle Forze di Polizia.

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