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Attualità

Architetto in pensione: come continuare a lavorare e gestire i crediti formativi dopo i 70 anni

Se sei un architetto prossimo alla pensione o già pensionato, probabilmente ti starai chiedendo se puoi continuare a esercitare la professione e quali obblighi formativi dovrai rispettare.

La buona notizia è che raggiungere l’età pensionabile non significa dover appendere al chiodo squadra e compasso: puoi rimanere iscritto all’Ordine e continuare a lavorare, ma dovrai gestire correttamente i crediti formativi professionali (CFP) fino al compimento dei 70 anni.

In questa guida completa scoprirai come navigare tra iscrizione all’albo, obblighi formativi ed esoneri automatici, per continuare a esercitare la professione che ami anche dopo la pensione.

Architetto pensionato: si può rimanere iscritti all’albo e continuare a esercitare?

Un architetto in pensione può assolutamente rimanere iscritto all’Ordine e continuare a esercitare la libera professione, a condizione di rispettare le normative vigenti stabilite dal regolamento RGP 2012.

La posizione lavorativa di libero professionista o il fatto di essere pensionato non costituisce una discriminante rispetto all’iscrizione all’albo: ogni architetto ha la facoltà di decidere autonomamente se mantenere o meno l’iscrizione, indipendentemente dal suo status pensionistico.

Per continuare a firmare progetti di edilizia civile e svolgere tutte le attività riservate per legge agli architetti, è necessario mantenere attiva l’iscrizione all’Albo professionale e, se si intende esercitare attraverso prestazioni professionali, conservare anche la partita IVA.

È importante sottolineare che mantenere l’iscrizione all’Ordine comporta il rispetto di tutti gli obblighi derivanti, inclusa la formazione continua obbligatoria attraverso l’acquisizione dei crediti formativi professionali, almeno fino al raggiungimento dei 70 anni di età.

Obbligo formativo per architetti: quanti cfp servono e fino a quando

Gli architetti iscritti all’albo del CNAPPC devono conseguire nel triennio formativo un minimo di 60 CFP, di cui almeno 12 crediti in materie di deontologia professionale e discipline ordinistiche, indipendentemente dal fatto che siano in attività o pensionati.

Il Consiglio Nazionale degli Architetti raccomanda l’acquisizione di almeno 10 crediti formativi annuali (di cui 4 in deontologia), per garantire una distribuzione equilibrata dell’aggiornamento professionale nel tempo e facilitare il raggiungimento dell’obiettivo triennale.

L’obbligo formativo vale per tutti gli iscritti all’Albo che esercitano la professione, sia come liberi professionisti che come dipendenti, e questo include anche gli architetti pensionati che mantengono l’iscrizione e continuano a svolgere attività professionale anche solo occasionalmente.

Per adempiere a questo obbligo, gli architetti possono partecipare a diverse attività formative accreditate dal CNAPPC, inclusi convegni, seminari, master universitari e altre iniziative riconosciute dall’Ordine territoriale. Fondamentali, però, rimangono i corsi con CFP per architetti, offerti da aziende specializzate come Pedago anche in modalità FAD (formazione a distanza).

Esonero dai crediti formativi dopo i 70 anni: requisiti e procedura automatica

Al compimento del 70° anno di età cessa automaticamente l’obbligo formativo per gli architetti, rappresentando un importante traguardo che riconosce l’esperienza e il contributo dato alla professione nel corso degli anni.

Per beneficiare dell’esonero completo sono necessari due requisiti fondamentali: aver compiuto i 70 anni di età e possedere almeno 20 anni di iscrizione continuativa all’Albo professionale, condizioni che la maggior parte degli architetti pensionati soddisfa ampiamente.

La procedura di esonero è completamente automatizzata: la piattaforma nazionale di formazione del CNAPPC registra automaticamente il raggiungimento dei requisiti e applica l’esonero senza necessità di presentare alcuna domanda o documentazione da parte dell’iscritto.

È importante notare che eventuali debiti formativi maturati nei trienni precedenti al compimento dei 70 anni devono comunque essere sanati per raggiungere la piena regolarità formativa, mentre dopo tale età si è liberi di continuare a formarsi su base volontaria senza obblighi quantitativi.

Inarcassa e partita iva per architetti pensionati: obblighi contributivi e dichiarativi

Gli architetti già titolari di pensione da altro ente previdenziale che decidono di continuare o iniziare l’attività professionale devono obbligatoriamente iscriversi a Inarcassa se in possesso dei tre requisiti fondamentali: iscrizione all’Albo, partita IVA e assenza di altra copertura previdenziale obbligatoria per lavoro dipendente.

Mantenere attiva la partita IVA dopo il pensionamento comporta precisi obblighi contributivi: i contributi versati a Inarcassa dopo la pensione vengono rivalutati ogni 5 anni o al momento della cancellazione definitiva dall’Albo se questa avviene prima del quinquennio, costituendo di fatto un’ulteriore forma di accantonamento previdenziale.

L’iscrizione a Inarcassa per i pensionati comporta il rispetto di tutti gli obblighi dichiarativi ordinari, inclusa la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi professionali e il versamento del contributo integrativo del 4% sul volume d’affari, oltre ai contributi soggettivo e integrativo minimi previsti dal regolamento.

È fondamentale comprendere che essere pensionati di altro ente non esime dagli obblighi verso Inarcassa: la contribuzione previdenziale continua finché si mantiene l’iscrizione all’Albo e la partita IVA attiva, indipendentemente dall’età o dallo status pensionistico, garantendo così la copertura assicurativa per l’attività professionale svolta.

Published by
Marco Giordano