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Bonus e indennità

Permessi retribuiti, non serve (sempre) la 104: chi ne ha diritto

Non solo caregiver. I permessi retribuiti spettano anche ai neo-genitori, specie ai papà. I quali possono contare su un congedo obbligatorio e facoltativo.

 

La possibilità di richiedere dei permessi dal lavoro mantenendo comunque inalterata la propria retribuzione, è una prerogativa base della Legge 104. Chiaramente entro determinati limiti.

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Si tratta di una possibilità concessa ai cosiddetti caregiver, familiari che svolgono funzioni di assistenza ai propri congiunti in condizione di invalidità e necessitanti cure continue. In queste occasioni, a fronte di un’apposita regolamentazione, tali persone possono usufruire di assenze dal lavoro volte a svolgere la mansione richiesta dallo stato di salute del familiare in difficoltà o, in caso, altre parallele che quest’ultimo non è in grado di svolgere. Per poter usufruire di una tale agevolazione, è necessario che il familiare assistito abbia riconosciuta una percentuale di invalidità, in base alla quale verranno attribuiti i permessi retribuiti. E’ bene sapere, comunque, che non tutte le assenze giustificate rientrano nel quadro della Legge 104.

Si tratta, nello specifico, di permessi retribuiti richiedibili dai lavoratori dipendenti che hanno necessità di accudire i propri figli. Sovente si parla del cosiddetto congedo per paternità, o congedo papà, il quale si divide in obbligatorio o facoltativo a seconda delle condizioni. E’ chiaro che, nel primo caso, si fa riferimento ai 10 giorni concessi a seguito di parto, adozione o affidamento, eventi avvenuti però successivamente all’1 gennaio 2021. Si tratta di permessi che possono essere goduti anche in modo non continuativo ma comunque da fruire in forma obbligatoria. Diverso il discorso per il congedo facoltativo.

Permessi retribuiti senza Legge 104: a chi spettano e quando richiederli

Nel caso del permesso richiesto una tantum o comunque in modo arbitrario, si fa riferimento alla mancata richiesta, da parte della madre, del congedo di maternità. Qualora si manifesti una circostanza simile, al padre spetterà un giorno di permesso retribuito. In numero pari a ogni giorno di rinuncia da parte dell’altro genitore. Anche in questo caso, però, subentrano dei limiti. E, soprattutto, si rende necessaria una domanda apposita, da inviare all’Inps almeno 15 giorni prima della fruizione dello stesso. Va però fatta una distinzione fra i permessi richiesti con pagamento a conguaglio e quelli con pagamento diretto da parte dell’Istituto di Previdenza sociale.

In entrambi i casi, il congedo facoltativo può essere esercitato entro un massimo di 5 mesi dalla nascita del figlio, oppure dall’ingresso in famiglia di questi se si trattasse di affido o adozione. O anche collocamento temporaneo. La domanda va presentata anche nel caso di congedo obbligatorio e sarà valida per tutti i giorni di permesso richiesti, nei quali spetterà il 100% della retribuzione. Qualora si opti per il pagamento a conguaglio, il lavoratore dovrà comunicare per iscritto al datore di lavoro le date in cui si assenterà. Le quali, naturalmente, andranno per questo conosciute preventivamente anche dall’interessato. Con pagamento diretto, invece, la domanda sarà presentata direttamente online all’Inps.

Published by
Damiano Mattana