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Fisco e tasse

Detrazioni per figli e assegno unico, la penalizzazione nascosta che pochi conoscono

L’assegno unico e universale figli spetta a tutti a prescindere dall’ISEE, ma nasconde una penalizzazione che fa diminuire lo stipendio.

Arrivano i primi pagamenti dell’assegno unico figli, eppure, sono molti che hanno riscontrato una diminuzione notevole della busta paga.

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La legge di conversione del decreto Sostegni ter comporta una sostanziale modifica dell’art. 12, c. 1, lett. d) TUIR. In linea generale, i requisiti per le detrazioni di cui all’art. 12 – relativo appunto alle detrazioni per carichi di famiglia – sono i seguenti:

  • grado di parentela – coniugi, figli e “altri familiari a carico” tra i quali i genitori/suoceri, generi/nuore, discendenti dei figli;
  • stato di convivenza – per gli “altri familiari a carico” è richiesta la stessa residenza del dichiarante;
  • soglia di reddito – 2.840,51 euro lordi, incrementata fino a 4mila euro per figli fino a 24 anni.

Detrazioni per figli a carico e assegno unico: per figli minorenni e maggiorenni

La menzionata legge di conversione incide sull’art. 12 TUIR, e in particolare sui requisiti per i figli a carico. Infatti ora il comma 4-bis è incluso nell’art. 12 e, in ragione del nuovo impianto normativo, vale quanto segue:

  • i figli minorenni sono esclusi dalla detrazione per carico di famiglia (perché fruiscono dell’assegno unico e universale);
  • i figli maggiorenni e non rientranti nell’assegno unico non possono essere classificati fra gli “altri familiari” a carico (lettera d, comma 1, art. 12, Testo unico imposte redditi).

Conclusione: il nuovo assetto delle regole sui carichi di famiglia

Ricapitoliamo infine che cosa cambia a livello di agevolazioni per le famiglie con figli a carico, dopo l’ufficialità delle modifiche al TUIR da parte della legge di conversione del decreto Sostegni ter. In particolare, l’assegno unico:

  • prende il posto delle detrazioni per figli a carico fino ai 21 anni;
  • ma non fa venir meno gli sgravi IRPEF al 19% in dichiarazione (i figli per cui non spetta la detrazione ai sensi della lettera c) del comma 1 sono infatti considerati al pari dei figli per i quali spetta detta detrazione);

E lo ribadiamo, le novità normative includono il divieto di considerare i figli maggiorenni – tra 18 e 21 anni – che non rientrano nell’assegno unico, come “altri familiari a carico” ai fini delle detrazioni fiscali.

Mentre sopravvive la detrazione art. 12, lettera c) TUIR per i figli a carico di età al di sopra dei 21 anni (e dunque non percettori di assegno unico e universale, tranne i casi di disabilità).

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Claudio Garau