L’ente precisa in un messaggio quali soggetti possono essere abilitati al servizio Entratel, per la trasmissione delle dichiarazioni fiscali.
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Ci pensa l’interpello numero 87 del 21 febbraio a chiarire gli aspetti rimasti in sospeso delle dichiarazioni fiscali online disposte dall’Agenzia delle Entrate. Non solo in termini di requisiti ma anche di soggetti.
Non si tratta solo dei contribuenti che possono procedere a tali dichiarazioni ma anche di chi può essere delegato all’invio. I chiarimenti sul servizio telematico Entratel riguardano innanzitutto le possibilità di accesso, riservate a quei soggetti intenzionati a richiedere una consulenza di tipo fiscale. Necessario un visto di conformità , da consegnare al rilascio all’Agenzia delle Entrate, in modalità telematica e con allegata un copia della polizza assicurativa. Per quel che concerne i chiarimenti nello specifico, l’Agenzia delle Entrate ha comunicato le novità a seguito della richiesta di abilitazione di Entratel da parte di una società di consulenza (come attività primaria) ed elaborazione dei dati contabili.
L’ente ha precisato nella risposta quali siano, effettivamente, i soggetti incaricati della presentazione delle dichiarazioni fiscali telematiche. Specificando anche quali requisiti debbano possedere per essere ammessi all’elenco degli abilitati. Una specifica che si basa su una normativa precisa, ovvero l’articolo 3 comma 3 del Decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, che definisce i soggetti autorizzati. A cominciare, naturalmente, dagli iscritti agli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali, oltre che dei consulenti del lavoro.
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Nel medesimo messaggio, l’Agenzia delle Entrate specifica che fra i soggetti abilitati alle dichiarazioni fiscali risultano gli iscritti ai ruoli dei periti e degli esperti delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. A patto che l’iscrizione sia avvenuta già alla data del 30 settembre 1993. Via libera anche alle associazioni sindacali di categoria e ai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori ma anche per i pensionati. Inoltre, viene concessa l’abilitazione a tutti quei soggetti individuati con decreto del Mef, dei quali l’AdE ha definito i connotati. Fra di essi, rientrano ad esempio le società commerciali di servizi contabili, a condizione che la maggioranza del capitale sia detenuto dai soggetti indicati nel medesimo articolo 3 comma 3. Stesso discorso per le società semplici per esercizio di arti e professioni, società tra professionisti, associazioni e società fra avvocati.
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Ai professionisti viene delegato sia in controllo che la responsabilità delle dichiarazioni fiscali di cui si fanno carico. L’Agenzia delle Entrate precisa che dovrà sussistere l’obbligo dell’identità soggettiva fra coloro che appongono il visto di conformità e chi, invece, predispone la dichiarazione e la trasmette. Figurano fra i soggetti abilitati, quindi, coloro che abitualmente esercitano un’attività di consulenza fiscale, con Partita Iva e abilitati al servizio Entratel (utente E10 – E20). Sarà cura dell’AdE la verifica del codice ATECO di riferimento, ossia relativo alla consulenza fiscale o a un’attività affine. Si tratta, nello specifico, del codice di “consulenza aziendale”, il numero 702209.