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Bollette, novità in arrivo: come cambiano le fatture di luce e gas

Il Bonus luce e gas annulla gli oneri di sistema. Ma dall’Agenzia delle Entrate arrivano chiarimenti importanti sulle aliquote applicate alle bollette del gas.

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Un Decreto energia per tamponare l’emergenza dei rincari. L’ultima misura approvata dal Governo punta a sgravare gli italiani dal peso dell’aumento delle bollette energetiche, sia per la luce che per il gas, introducendo una specifica agevolazione fiscale. Si tratta del già noto Bonus luce e gas, che restituisce in parte agli utenti in particolari condizioni di difficoltà economica quanto versato per sostenere il costo delle bollette. Ulteriori chiarimenti sono arrivati dall’Agenzia delle Entrate, con una comunicazione sulle modifiche previste per le fatture dell’elettricità e della fornitura del gas.

Con la circolare del 3 dicembre 2021, l’AdE ha fatto sapere che il riferimento della normativa introdotta dal Decreto energia prevede l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema. Una mossa che era stata annunciata come parte dell’antidoto per ridurre il costo delle bollette. Inoltre, si procede al 5% di riduzione dell’aliquota Iva applicabile alle somministrazioni di gas metano per uso civile e industriale. Contabilizzate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre, ovvero il periodo più intenso per quanto riguarda i consumi. Una riduzione che includerà quindi alcune componenti delle fatture.

Riduzione delle bollette: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate, il gas naturale utilizzato esclusivamente per la produzione di calore verrà scontato con una decurtazione del 5% dell’aliquota Iva agevolata. Invece, per quel che riguarda il quantitativo del gas naturale per la produzione di energia elettrica, lo sconto si applica sull’aliquota Iva ordinaria. L’esenzione dall’accisa, invece, viene riconosciuta ad alcuni soggetti anche se non comporterà cambiamenti nella qualificazione degli utilizzi. La decurtazione arriverà quindi come agevolazione del 5% per gli impieghi del gas negli utilizzi agevolati per uso civile e industriale e nelle destinazioni figuranti fra le esenzioni. Il beneficio fiscale non si applica in caso di cessione del gas a un rivenditore, poiché applicabile solo per le ipotesi di utilizzo civile e/o industriale.

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Restano fuori dall’agevolazione le bollette di gas metano per autotrazione, in quanto la produzione di energia elettrica viene configurata per uso autonomo e differenziato dagli usi civili e industriali. Fuori anche il gas metano per la produzione di energia elettrica, assoggettato alla tassazione per ragioni di tutela ambientale. In questi casi, la riduzione del 5% dell’aliquota Iva resta in soffitta, pur trattandosi a tutti gli effetti delle forniture di gas metano. Come detto, le contabilizzazioni di riferimento saranno quelle del mese di ottobre, novembre e dicembre 2021, sia in caso di consumi stimati che effettivi. Nel primo caso, la sforbiciata del 5% sull’aliquota si applicherebbe anche sui conguagli successivi, derivanti dalla rideterminazione degli importi.

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Damiano Mattana