L’Agenzia delle Entrate ha di recente pubblicato un provvedimento attraverso il quale ha apportato dei correttivi in materia di contributi a fondo perduto.
Gli ultimi mesi si sono rivelati particolarmente difficili da gestire. Il Covid, infatti, è entrato prepotentemente nelle nostre vite portandoci a cambiare molte nostre abitudini, sia per quanto riguarda l’aspetto delle relazioni interpersonali che dal punto di vista economico. Molte attività, infatti, continuano a tenere le serrande chiuse, con inevitabili ripercussioni negative dal punto di vista della gestione del budget famigliare.
Proprio in questo contesto il governo è chiamato ad intervenire attraverso misure ad hoc, come ad esempio il Decreto Sostegni. Quest’ultimo è stato di recente approvato dal Consiglio dei Ministri, portando con sé delle importanti novità. Tra questi, ad esempio, si annovera l’approvazione dell’erogazione di contributi a fondo perduto. Proprio quest’ultimi sono finiti di recente al centro di una rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.
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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il provvedimento prot. n. 82454/2021 del 29 marzo 2021 che apporta una modifica al punto 2.4 del precedente Provvedimento del 23 marzo 2021 in materia di contributi a fondo perduto. Come si evince dal comunicato, si tratta di una modifica funzionale ad interpretare correttamente le modalità di “determinazione del valore del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n.41, per i soggetti “start up”, che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1°gennaio 2019“.
In particolare viene chiarito che i soggetti che hanno aperto la partita IVA a partire da 1° gennaio 20219 hanno diritto a tale sostegno a prescindere che abbiano registrato o meno un calo del 30% della media mensile del fatturato nel 2020 rispetto al 2019. A tal fine il valore del contributo viene determinato prendendo in considerazione i soli mesi in cui la partita è risultata attiva, appunto, nel 2019.
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In caso di partita IVA aperta il 27 marzo 2019, ad esempio, il soggetto richiedente dovrà dividere l’importo del fatturato complessivo realizzato a partire da aprile per nove mesi e non per dodici. Restano invariati, invece, i limiti massimi di ricavi ammissibili e gli importi massimi e minimi del contributo. Quest’ultimi, ricordiamo, sono pari a mille euro per le persone fisiche e 2 mila euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.