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Fisco e tasse

Il rebus della Tari: in queste circostanze non si paga la tassa sui rifiuti

La Tari è un costo fisso ma non è sempre dovuta. Al maturarsi di determinate circostanze, potrebbe scattare l’esenzione o la riduzione delle tariffe.

Foto di Pere Serrat da Pixabay

Un costo fisso quello della Tari, la tassa sui rifiuti, dal momento che perché diventi dovuta è sufficiente vivere in un immobile. Di proprietà ma anche in affitto. Il criterio, quindi, è quello della produzione dei rifiuti urbani, il che trascina praticamente tutti nel novero dei pagatori della Tari. Esistono però delle eccezioni, nonostante si tratti sostanzialmente di un’uscita fissa e preventivata. Il prerequisito è la base tariffaria comunale, oltre alle scadenze amministrative. In alcuni casi, tuttavia, è possibile che in tali elenchi non ci siano i nomi di tutti.

Va ricordato che la tassa sui rifiuti risale all’1 gennaio 2014. Il suo versamento compensa di fatto il servizio di raccolta e smaltimento, a carico delle amministrazioni comunali. Produrre rifiuti urbani, quindi, equivale a usufruire di un servizio erogato dal Comune. Per questo è stata istituita e viene pagata la Tari. Le tariffe vengono stabilite dalla stessa amministrazione competente, sulla base di alcuni requisiti.

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Il rebus della Tari: la differenza fra immobile inutilizzabile e seconda casa

Se è vero che risiedere in un’immobile diviene un requisito per il pagamento della Tari, è anche vero che non si tratta di un procedimento scontato. In alcuni casi, infatti, la tassa sui rifiuti non è dovuta al Comune competente, ma solo previa maturazione di determinate circostanze. Nello specifico il possesso di aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili. Oppure di un immobile inutilizzabile e quindi privo di utenze attive.

Nel secondo caso, si tratta di immobili di fatto disabitati, che non presentino quindi né utenze né mobilio. Il termine inutilizzabile non si riferisce quindi alle seconde case, per le quali vige il regolamento disposto dal Comune di riferimento. In alcuni casi comunque (fra i quali un immobile non di uso continuativo o fabbricati rurali a uso abitativo) è prevista un’esenzione.

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Damiano Mattana