Invalidità civile, occhio ai nuovi requisiti: chi rischia di perdere l’assegno

Attenti ai nuovi requisiti, in quanto c’è chi rischia di perdere l’assegno di invalidità civile. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

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Fonte: Pixabay

In base a quanto previsto dall’articolo 13 della Legge 30 marzo 1971, n. 118, l’assegno di invalidità si presenta come una prestazione economica a favore dei mutilati e invalidi civili di età compresa tra i 18 e i 65 anni a cui viene riconosciuta una percentuale d’invalidità pari o superiore al 74%. La riduzione della capacità generica di lavoro, come noto, viene determinata prendendo come riferimento delle Tabelle Ministeriali.

Quest’ultime prevedono per ogni patologia una percentuale d’invalidità. Se tutto questo non bastasse, l’Inps ha di recente reso noto un’importante novità per quanto riguarda i requisiti, con molti che rischiano pertanto di perdere l’assegno in questione. Ma per quale motivo? Entriamo nei dettagli e scopriamolo assieme.

Invalidità civile, occhio ai nuovi requisiti: l’assegno è riconosciuto solo se non si lavora

Giovedì 14 ottobre l’Inps ha pubblicato il messaggio n. 3495 che riguarda la liquidazione dell’assegno mensile di invalidità. In particolare l’istituto di previdenza ha reso noto che non è più possibile cumulare redditi da lavoro, anche solo di pochi euro, con l’assegno di invalidità civile erogato mensilmente.

Questo in quanto la nota recepisce una recente sentenza della Corte di Cassazione che ha precisato come tale prestazione economica debba essere erogata solo nel caso in cui risulti l’inattività lavorativa del soggetto beneficiario, a prescindere dal reddito. Questo, quindi, vuol dire che si ha diritto all’assegno di invalidità civile solo se non si lavora.

Una novità indubbiamente importante, in seguito alla quale in molti rischiano di perdere il sussidio in questione. Finora, infatti, l’assegno, il cui importo per il 2021 è pari a 287,09 euro, veniva erogato a coloro in stato di disoccupazione. Tuttavia era possibile lavorare, purché il reddito risultasse non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione.

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Tali soglie dei redditi, ricordiamo, variano in base alla tipologia di attività svolta. In seguito al recepimento delle pronunce di legittimità della Corte, però, cambia tutto. Come si legge nel messaggio dell’Inps, infatti: “lo svolgimento dell’attività lavorativa, a prescindere dalla misura del reddito prodotto, preclude il diritto al beneficio“.

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